Non tutti i lavoratori sanno di poter godere di permessi per lutto: si tratta di un diritto importantissimo garantito per legge.
Chi subisce un lutto può godere di un periodo di assenza retribuita, ed è giusto che sia così: in un momento complicato del genere, cioè dopo la morte di una persona cara, tornare al lavoro può essere impossibile. Pur volendo rimettersi subito in sella, è facile che non si possa tornare rapidamente e in modo indolore alla routine: la difficoltà emotiva persiste e si è incapaci di lavorare o di gestire la normale vita professionale.
Ecco perché la legge garantisce permessi retribuiti per il lutto. Tale diritto è concesso ai lavoratori dipendenti in caso di decesso (e lo stesso vale per i casi di grave infermità) di un familiare. La normativa prevede che tali permessi spettino sia ai lavoratori dipendenti pubblici che i privati, con l’esclusione di tirocinanti e collaboratori coordinati e continuativi.
I decessi devono quindi riguardare un familiare. Cioè un coniuge o un compagno (quindi anche nel caso di unione civile) e se è già arrivata la separazione legale. Il diritto vale anche per parenti entro il secondo grado e pure se non conviventi o un altro componente la famiglia anagrafica.
Alcuni contratti collettivi di dipendenti pubblici (Ministeri, Regioni e autonomie locali e comparto sanità) prevedono anche la possibilità di sfruttare i permessi per lutto per i suoceri e il figlio o la figlia del coniuge. In definitiva non si può chiedere il permesso retribuito per i fidanzati, gli amici, i bisnonni, gli zii e i cugini.
Il punto è capire quanti giorni di assenza retribuita sono concessi. Non tutti i lavoratori sono aggiornati su questa regola e quindi non sfruttano i permessi che sono loro garantiti per legge. La normativa riconosce al dipendente il diritto di richiedere fino a tre giorni lavorativi di permesso per lutto all’anno.
Tutti questi giorni di permesso per lutto sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli che si maturano mensilmente come ferie, permessi vari e ROL. E ogni ora di assenza retribuita contribuisce alla maturazione di TFR, contributi, permessi e tredicesima. I permessi per lutto possono anche coincidere con le ferie. Anche se interrompono la fruizione delle ferie, tale ipotesi non è espressamente disciplina nella normativa nazionale.
Inoltre il lavoratore può sempre richiedere un periodo di congedo non retribuito ulteriore. Ovviamente è necessario presentare un’opportuna documentazione che comprovi il diritto all’astensione dal lavoro.
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